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Ricostituzione
degli Ordini delle professioni sanitarie e per la
disciplina dell'esercizio delle professioni stesse
(omissis)
CAPO I -
DEGLI ORDINI E DEI COLLEGI PROVINCIALI
Articolo
1
In ogni Provincia sono costituiti gli Ordini dei
medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti ed i
Collegi delle ostetriche. Se il numero dei sanitari
residente nella provincia sia esiguo ovvero se sussistano
altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o
demografico, l’alto commissario per l'igiene e la sanità
pubblica, sentite le rispettive Federazioni nazionali e
gli Ordini o Collegi interessati, può disporre che un
Ordine o un Collegio abbia per circoscrizione due o più
province finitime, designandone la sede.
Articolo
2
Ciascuno degli Ordini e dei Collegi elegge in
assemblea, fra gli iscritti all'Albo, a maggioranza
relativa di voti ed a scrutinio segreto, il Consiglio
direttivo, che è composto di cinque membri, se gli
iscritti all'Albo non superano i cento; di sette se
superano i cento, ma non i cinquecento; di nove, se
superano i cinquecento, ma non i mille e cinquecento; di
quindici se superano i mille e cinquecento.
L'assemblea è valida in prima convocazione quando abbiano
votato di persona almeno un terzo degli iscritti, in
seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti
purché non inferiore al decimo degli iscritti e,
comunque, al doppio dei componenti il Consiglio.
Le votazioni dovranno aver luogo in tre giorni
consecutivi, dei quali uno festivo.
Il presidente, udito il parere degli scrutatori, decide
sopra i reclami o le irregolarità intorno alle operazioni
elettorali, curando che sia fatta esatta menzione nel
verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e
delle decisioni da lui adottate.I componenti del Consiglio
durano in carica tre anni e l'assemblea per la loro
elezione deve essere convocata entro il mese di novembre
dell'anno in cui il Consiglio scade.
Ogni Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un
vicepresidente un tesoriere ed un segretario.
Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine e Collegio,
di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le
assemblee degli iscritti; il vice-presidente lo
sostituisce in caso di assenza o di impedimento e
disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal
presidente .
Articolo
3
Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine e Collegio
spettano le seguenti attribuzioni:
- compilare e tenere
l'Albo dell'Ordine e del Collegio e pubblicarlo al
principio di ogni anno;
- vigilare alla
conservazione del decoro e della indipendenza
dell'Ordine e del Collegio;
- designare i
rappresentanti dell'Ordine o Collegio presso
commissioni, enti ed organizzazioni di carattere
provinciale o comunale;
- promuovere e favorire
tutte le iniziative intese a facilitare il progresso
culturale degli iscritti;
- dare il proprio
concorso alle autorità locali nello studio e
nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono
interessare l'Ordine od il Collegio;
- esercitare il potere
disciplinare nei confronti dei sanitari liberi
professionisti iscritti nell'Albo, salvo in ogni caso,
le altre disposizioni di ordine disciplinare e
punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in
vigore;
- interporsi, se
richiesto, nelle controversie fra sanitario e
sanitario, o fra sanitario e persona o enti a favore
dei quali il sanitario abbia prestato o presti la
propria opera professionale, per ragioni di spese, di
onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio
professionale, procurando la conciliazione della
vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il
suo parere sulle controversie stesse.
Articolo
4
Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni
spettanti all'Ordine o Collegio e propone all'approvazione
dell'assemblea il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo.
Il Consiglio, entro i limiti strettamente necessari a
coprire le spese dell'Ordine o Collegio, stabilisce una
tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nell'Albo, nonché
una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per
la liquidazione degli onorari.
Articolo
5
Contro i provvedimenti del Consiglio direttivo per
le materie indicate nel secondo comma, dell'articolo 4, è
ammesso ricorso all'assemblea degli iscritti, convocati in
adunanza generale, che decide in via definitiva. Contro i
provvedimenti per le materie indicate nelle lettere a) ed
f) dell'articolo 3 è ammesso ricorso alla Commissione
centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
Articolo
6
I Consigli direttivi possono essere sciolti quando
non siano in grado di funzionare regolarmente.
Lo scioglimento viene disposto con decreto dell’alto
commissario per l'igiene e la sanità pubblica , sentite
le rispettive Federazioni nazionali. Con lo stesso decreto
è nominata una Commissione straordinaria di tre membri
iscritti nell'Albo della provincia. Alla Commissione
competono tutte le attribuzioni del Consiglio disciolto.
Entro tre mesi dallo scioglimento dovrà procedersi alle
nuove elezioni.
CAPO II -
DEGLI ALBI PROFESSIONALI
Articolo
7
Ciascun Ordine e Collegio ha un Albo permanente, in
cui sono iscritti i professionisti della rispettiva
categoria, residenti nella circoscrizione.
All'Albo dei medici-chirurghi è aggiunto l'elenco dei
dentisti abilitati a continuare in via transitoria
l'esercizio della professione a norma delle disposizioni
transitorie vigenti.
Articolo
8
Per l’esercizio di ciascuna delle professioni
sanitarie è necessaria l’iscrizione al rispettivo Albo.
Articolo
9
Per l'iscrizione all'Albo è necessario:
- essere cittadino
italiano;
- avere il pieno
godimento dei diritti civili;
- essere di buona
condotta;
- aver conseguito il
titolo accademico dato o confermato in una Università
o altro istituto di istruzione superiore a ciò
autorizzato ed essere abilitati all'esercizio
professionale oppure, per la categoria delle
ostetriche, avere ottenuto il diploma rilasciato dalle
apposite scuole;
- avere la residenza
nella circoscrizione dell'Ordine o Collegio.
Possono essere anche
iscritti all'Albo gli stranieri, che abbiano conseguito il
titolo di abilitazione in Italia o all'estero, quando
siano cittadini di uno Stato con il quale il Governo
italiano abbia stipulato, sulla base della reciprocità,
un accordo speciale che consenta ad essi l'esercizio della
professione in Italia, purché dimostrino di essere di
buona condotta e di avere il godimento dei diritti civili
.
Articolo
10
I sanitari che siano impiegati in una Pubblica
amministrazione ed ai quali, secondo gli ordinamenti loro
applicabili, non sia vietato l’esercizio della libera
professione, possono essere iscritti all'Albo.
Essi sono soggetti alla disciplina dell'Ordine o Collegio,
limitatamente all'esercizio della libera professione.
Articolo
11
La cancellazione dall'Albo è pronunziata dal
Consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Prefetto
o del Procuratore della Repubblica, nei casi:
- di perdita, da
qualunque titolo derivata, della cittadinanza italiana
o del godimento dei diritti civili;
- di trasferimento
all'estero della residenza dell'iscritto;
- di trasferimento della
residenza dell'iscritto ad altra circoscrizione;
- di rinunzia
all'iscrizione;
- di cessazione
dell'accordo previsto dal 2° comma dell'articolo 9;
- di morosità nel
pagamento dei contributi previsti dal presente
decreto.
La cancellazione, tranne
nei casi di cui alle lettere d) ed e), non può essere
pronunziata se non dopo sentito l'interessato.
Nel caso di cui alla lettera b) il sanitario che eserciti
all'estero la libera professione ovvero presti la sua
opera alle dipendenze di ospedali, di enti o di privati,
può mantenere, a sua richiesta, l'iscrizione all'Albo
dell'Ordine o del Collegio professionale dal quale è
stato cancellato.
CAPO III
- DELLE FEDERAZIONI NAZIONALI
Articolo
12
Gli Ordini ed i Collegi provinciali sono riuniti
rispettivamente in Federazioni nazionali con sede in Roma.
Le Federazioni sono dirette da un Comitato centrale
composto di tredici membri per le Federazioni dei
medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti; di
sette membri per le Federazioni delle ostetriche.
Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno un
presidente, un vicepresidente, un tesoriere ed un
segretario.
Il presidente ha la rappresentanza della Federazione di
cui convoca e presiede il Comitato centrale ed il
Consiglio nazionale; il vice presidente lo sostituisce in
caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni
a lui eventualmente delegate dal presidente.
Articolo
13
I Comitati centrali sono eletti dai presidenti dei
rispettivi Ordini e Collegi, nell'anno successivo alla
elezione dei presidenti e Consigli degli Ordini
professionali, tra gli iscritti agli Albi a maggioranza
relativa di voti ed a scrutinio segreto.
Ciascun presidente dispone di un voto per ogni duecento
iscritti e frazione di duecento iscritti al rispettivo
Albo provinciale.
Articolo
14
Il Consiglio nazionale è composto dei presidenti
dei rispettivi Ordini e Collegi.
Spetta al Consiglio nazionale l'approvazione del bilancio
preventivo e del conto consuntivo della rispettiva
Federazione su proposta del Comitato centrale.
Il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato centrale,
stabilisce il contributo annuo che ciascun Ordine o
Collegio deve versare in rapporto al numero dei propri
iscritti per le spese di funzionamento della Federazione.
All'amministrazione dei beni spettanti alla Federazione
provvede il Comitato centrale.
Articolo
15
Al Comitato centrale di ciascuna Federazione
spettano le seguenti attribuzioni:
- vigilare sul piano
nazionale, alla conservazione del decoro e
dell'indipendenza delle rispettive professioni;
- coordinare e
promuovere l'attività dei rispettivi Ordini o
Collegi;
- promuovere e
favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative
di cui alla lettera d) dell'articolo 3 del presente
decreto;
- designare i
rappresentanti della Federazione presso commissioni,
enti od organizzazioni di carattere interprovinciale
o nazionale;
- dare il proprio
concorso alle autorità centrali nello studio e
nell'attuazione dei provvedimenti che comunque
possano interessare gli Ordini ed i Collegi;
- dare direttive di
massima per la soluzione delle controversie di cui
alla lettera g) dell'articolo 3;
- esercitare il potere
disciplinare nei confronti dei componenti dei
Consigli direttivi degli Ordini e Collegi.
Contro i provvedimenti
indicati nella precedente lettera g) è ammesso ricorso
alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie.
Articolo
16
I Comitati centrali possono essere sciolti quando
non siano in grado di funzionare regolarmente.
Lo scioglimento viene disposto con decreto dell’alto
commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentito il
Consiglio superiore di sanità. Con lo stesso decreto è
nominata una Commissione straordinaria di cinque membri
iscritti agli Albi professionali della categoria; alla
Commissione competono tutte le attribuzioni del Comitato
disciolto.
Entro tre mesi dallo scioglimento dovrà procedersi alle
nuove elezioni.
CAPO IV -
DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE
PROFESSIONI SANITARIE
Articolo
17
Presso l’alto commissariato per l'igiene e la
sanità pubblica è costituita, per i professionisti di
cui al presente decreto, una Commissione centrale,
nominata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del
presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
ministro per la Grazia e Giustizia, presieduta da un
consigliere di Stato e costituita da un membro del
Consiglio superiore di sanità e da un funzionario
dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non
inferiore al 6°.
Fanno parte altresì della Commissione:
- per l'esame degli
affari concernenti la professione dei medici
chirurghi, un ispettore generale medico ed otto medici
chirurghi, di cui cinque effettivi e tre supplenti;
- per l'esame degli
affari concernenti la professione dei veterinari, un
ispettore generale veterinario e otto veterinari di
cui cinque effettivi e tre supplenti;
- per l'esame degli
affari concernenti la professione dei farmacisti, un
ispettore generale per il servizio farmaceutico e otto
farmacisti, di cui cinque effettivi e tre supplenti;
- per l'esame degli
affari concernenti la professione delle ostetriche, un
ispettore generale medico e otto ostetriche, di cui
cinque effettive e tre supplenti;
- per l'esame degli
affari concernenti la professione di odontoiatra, un
ispettore generale medico e otto odontoiatri di cui
cinque effettivi e tre supplenti.
I sanitari liberi
professionisti indicati nel comma precedente sono
designati dai Comitati centrali delle rispettive
Federazioni nazionali.
Almeno tre dei componenti sopra indicati non debbono avere
la qualifica di presidente o di membro dei Comitati
centrali delle Federazioni nazionali.
I membri della Commissione centrale rimangono in carica
quattro anni e possono essere riconfermati.
Alla segreteria della Commissione centrale è addetto
personale in servizio presso l'alto commissariato per
l'igiene e la sanità pubblica.
Per la validità di ogni seduta occorre la presenza di non
meno di cinque membri della Commissione, compreso il
presidente; almeno tre dei membri devono appartenere alla
stessa categoria alla quale appartiene il sanitario di cui
è in esame la pratica.
In caso di impedimento o di incompatibilità dei membri
effettivi, rappresentanti le categorie sanitarie,
intervengono alle sedute i membri supplenti della stessa
categoria.
Per le questioni d'indole generale e per l'esame degli
affari concernenti tutte le professioni sanitarie, il
presidente ha la facoltà di convocare la Commissione
centrale in seduta plenaria, e cioè con l'intervento,
oltre che dei componenti di cui al primo comma, dei
quattro ispettori generali e dei componenti rappresentanti
tutte le categorie sanitarie.
Per la validità delle sedute plenarie occorre la presenza
di non meno di 18 membri della Commissione, compreso il
presidente, ed ogni professione deve essere rappresentata
da almeno tre dei membri appartenenti alla rispettiva
categoria
Articolo
18
La Commissione centrale:
- decide sui ricorsi
ad essa proposti a norma del presente decreto;
- esercita il potere
disciplinare nei confronti dei propri membri
professionisti e dei membri dei Comitati centrali
delle Federazioni nazionali.
Articolo
19
Avverso le decisioni della Commissione centrale è
ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte suprema di
cassazione, a norma dell'articolo 362 del Codice di
procedura civile.
CAPO V -
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo
20
I presidenti degli Ordini e dei Collegi ed i
presidenti delle Federazioni nazionali sono membri di
diritto rispettivamente dei Consigli provinciali e del
Consiglio superiore di sanità.
Articolo
21
Gli iscritti agli Albi sono tenuti anche
all'iscrizione ed al pagamento dei relativi contributi
all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza istituito o
da istituirsi per ciascuna categoria . L'ammontare dei
contributi verrà determinato dai competenti organi degli
enti, d'accordo con il Consiglio nazionale delle
rispettive Federazioni nazionali.
Articolo
22
Entro un mese dalla data di entrata in vigore del
presente decreto i prefetti, sentito l'ufficio sanitario
provinciale, nomineranno per ciascuno degli Ordini e
Collegi dei sanitari della provincia una Commissione
straordinaria composta di tre membri, iscritti ai
rispettivi Albi, con l'incarico di amministrare gli Ordini
o Collegi fino a quando non saranno eletti i Consigli
direttivi. Tale elezione dovrà essere compiuta non oltre
il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del
regolamento di esecuzione del presente decreto.
Nelle province nelle quali, per iniziativa delle autorità
locali o degli iscritti agli Albi professionali, risultino
già costituiti, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, i Consigli degli Ordini o Collegi,
questi continueranno ad esercitare le proprie funzioni,
fino alla elezione del nuovo Consiglio direttivo che dovrà
essere compiuta non oltre il termine di due mesi dalla
data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione
del presente decreto.
Articolo
23
Restano fermi i provvedimenti relativi alla
iscrizione ed alla cancellazione dagli Albi professionali
nonché i provvedimenti disciplinari a carico degli
iscritti, adottati dagli organi indicati nell'articolo 22.
Articolo
24
Entro un mese dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l’alto commissario per l'igiene e la
sanità pubblica nominerà per ciascuna delle categorie
professionali dei sanitari, una Commissione straordinaria
composta di cinque membri iscritti nei rispettivi Albi
professionali con l'incarico di amministrare le
Federazioni nazionali fino a quando non saranno eletti i
Comitati centrali. Tale elezione dovra essere compiuta non
oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore del regolamento di esecuzione del presente decreto.
Ove, per iniziativa degli iscritti agli Albi
professionali, risulti già costituita alla data di
entrata in vigore del presente decreto, una Federazione
nazionale, il Comitato centrale di essa continuerà ad
esercitare le proprie funzioni fino alla elezione del
nuovo Comitato centrale che dovrà essere compiuta non
oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore del regolamento di esecuzione del presente decreto.
Articolo
25
L'attuale Commissione centrale per gli esercenti le
professioni sanitarie è sciolta. Essa sarà ricostituita
secondo le norme del presente decreto.
Articolo
26
Fino a quando non verrà provveduto alla
ricostituzione del Consiglio superiore di sanità, in
luogo del membro del Consiglio stesso, il segretario
generale presso l’alto commissariato per l'igiene e la
sanità pubblica fa parte della Commissione centrale di
cui all'articolo.
Articolo
27
Con separato provvedimento saranno emanate norme
relative alla disciplina professionale dell'attività
infermieristica.
Articolo
28
Con il regolamento di esecuzione del presente
decreto, il Governo provvederà a dettare le norme
relative alla elezione dei componenti dei Consigli
direttivi degli Ordini e Collegi provinciali e dei
Comitati centrali delle Federazioni nazionali, alla tenuta
degli Albi, alle iscrizioni ed alle cancellazioni degli
Albi stessi, alla riscossione ed erogazione dei
contributi, alla gestione amministrativa e contabile degli
Ordini, Collegi e Federazioni, alle sanzioni ed ai
procedimenti disciplinari, ai ricorsi ed alla procedura
davanti alla Commissione centrale, nonché a quanto altro
possa occorrere per l'applicazione del presente decreto .
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