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Approvazione
del regolamento per la esecuzione del Dlgs 13 settembre
1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle
professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio
delle professioni stesse
Il
Presidente della Repubblica
(omissis)
Decreta:
E' approvato nell'unito
testo sottoscritto dal presidente del Consiglio dei
ministri il regolamento per la esecuzione del Dlgs 13
settembre 1946, n. 233.
(omissis)
CAPO
I - DEGLI ALBI PROFESSIONALI
Articolo
1
Il Consiglio direttivo di ciascun Ordine o Collegio
procede entro il mese di dicembre di ogni anno, alla
revisione generale dell'Albo degli iscritti ed alle
occorrenti variazioni.
Articolo
2
Entro il mese di febbraio di ogni anno, ciascun
Ordine o Collegio provvede, a proprie spese, alla stampa
ed alla pubblicazione del rispettivo Albo e ne invia copia
al prefetto, per l'affissione nella sede della Prefettura.
Un esemplare dell'Albo è rimesso, entro lo stesso mese,
all'alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica,
ai ministeri di Grazia e Giustizia, della Pubblica
istruzione e del Lavoro e della Previdenza sociale, agli
Uffici giudiziari della provincia, nonché alla
Federazione da cui dipende l'Ordine o Collegio e all'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza della categoria.
Articolo
3
L'Albo è formato secondo l'ordine alfabetico. Per
ogni iscritto sono indicati: il cognome, il nome, la
paternità; il luogo e la data di nascita; la
cittadinanza, ove si tratti di sanitario straniero; il
domicilio; la data di iscrizione nell'Albo; il titolo in
base al quale ha avuto luogo l'iscrizione con indicazione
dell'autorità, del luogo e della data del suo rilascio.
Oltre il numero progressivo e indicato per ogni iscritto
il numero d'ordine corrispondente all'anzianità di
iscrizione nell'Albo della Provincia.
L'anzianità di ciascun professionista è stabilita dalla
data della deliberazione di iscrizione nell'Albo. Nel caso
di parità di tale data si tiene conto di quella di
abilitazione all'esercizio professionale e,
sussidiariamente dell'età.
In apposita colonna dell'Albo dei medici sono indicati i
titoli di docenza o specializzazione nelle materie che per
tale professione formano oggetto delle singole specialità,
riconosciute ai sensi di legge; per ciascuno di essi sono
indicati l'autorità, il luogo e la data del rilascio.
In base alle indicazioni di cui al comma precedente sono
formati separati elenchi nominativi per ogni singola
specialità.
Fino alla pubblicazione del nuovo Albo le cancellazioni e
le variazioni si annotano a fianco del nome degli iscritti
ai quali si riferiscono.
Articolo
4
La domanda di iscrizione è diretta all'Ordine o
Collegio nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua
residenza , e deve essere corredata dei seguenti
documenti:
a) certificato di
nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) attestato comprovante il pieno godimento dei diritti
civili;
d) certificato generale del casellario giudiziale;
e) certificato di buona condotta;
f) titolo di abilitazione all'esercizio professionale a
norma delle disposizioni in vigore;
g)certificato di residenza.
I documenti indicati
dalle lettere b), c), d), e), g), devono essere di data
non anteriore di tre mesi a quella di presentazione.
Il medico provvisto dei titoli indicati nel terzo comma
dell'articolo 3, deve presentare la relativa
documentazione.
In luogo degli originali titoli di abilitazione
all'esercizio professionale, di docenza o di
specializzazione può essere prodotta copia autentica.
Per la domanda ed i documenti si osservano le norme
vigenti in materia di bollo e di legalizzazione.
Articolo
5
I sanitari che siano impiegati in pianta stabile
presso una pubblica amministrazione e che richiedono
l'iscrizione nell'Albo professionale, ai termini
dell'articolo 10 del Dlgs 13 settembre 1946, n. 233, sono
esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle
lettere b), c), d), e), dell'articolo precedente.
Essi devono a tale fine presentare un certificato
dell'amministrazione da cui dipendono che comprovi la
sussistenza del rapporto d'impiego.
Articolo
6
Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che si
trovano in una delle condizioni che, ai sensi degli
articoli 42 o 43 importino la radiazione dall'Albo o la
sospensione dall'esercizio professionale, salvo che
sussistano le condizioni previste dall'articolo 50 ai fini
della riammissione nell'Albo.
Articolo
7
Ai fini dell'iscrizione nell'Albo a norma
dell'articolo 9, ultimo comma, del Dlgs 13 settembre 1946,
n. 233, i sanitari stranieri devono presentare domanda nei
modi previsti dal precedente articolo 4, producendo i
seguenti documenti:
a) certificato di
nascita;
b) certificato di cittadinanza;
c) i documenti di cui alle lettere c), d), e)
dell'articolo 4 o gli equipollenti documenti esteri;
d) il titolo di abilitazione professionale;
e) ogni altro documento previsto dagli accordi
internazionali.
Il certificato di buona
condotta, rilasciato dal sindaco del luogo di residenza,
dev'essere confermato dal prefetto della Provincia. Esso
non è richiesto per coloro che risiedono in Italia da
meno di tre mesi.
I documenti, rilasciati dalla competente autorità dello
Stato estero, devono essere autenticati dall'autorità
diplomatica o consolare italiana e vidimati dal ministero
degli Affari esteri della Repubblica .
Articolo
8
Sulla domanda d'iscrizione il Consiglio delibera
nel termine di tre mesi.
Accertata la sussistenza delle condizioni richieste, il
Consiglio dispone l'iscrizione nell'Albo.
La deliberazione deve essere in ogni caso motivata.
Il rigetto della domanda per motivi di condotta non può
essere pronunciato se non dopo sentito il richiedente
nelle sue giustificazioni.
Nel termine di quindici giorni la deliberazione della
disposta iscrizione è trasmessa per la consegna
all'interessato, all'Ufficio del registro, nei modi e per
gli effetti previsti dall'articolo 5, lettera g), comma
quarto, del regolamento approvato con Regio decreto 25
settembre 1874, n. 2132.
L’iscrizione nell'Albo è eseguita dopo che
l'interessato ha dato prova dell'effettuato pagamento
della tassa sulle concessioni governative.
Dell’eseguita iscrizione o del rigetto della domanda è
data comunicazione, nel termine di giorni quindici,
all'interessato, al prefetto e al procuratore della
Repubblica.
Articolo
9
Avverso la deliberazione di rigetto della domanda
di iscrizione nell'Albo l'interessato può ricorrere alla
Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie, la quale decide in merito alla iscrizione.
Decorso il termine di novanta giorni dalla data di
presentazione della domanda senza che il Consiglio abbia
deliberato, è dato ricorso alla stessa Commissione
centrale ai fini dell'iscrizione.
Articolo
10
E' in facoltà dell'iscritto in un Albo provinciale
di chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'Albo
della provincia ove ha trasferito o intenda trasferire la
propria residenza.
Non è ammesso il trasferimento dell'iscrizione per il
sanitario che si trovi sottoposto a procedimento penale o
a procedimento per l'applicazione di una misura di
sicurezza o a procedimento disciplinare o che sia sospeso
dall'esercizio della professione.
La domanda dev'essere presentata all'Ordine o Collegio
della circoscrizione nella quale il sanitario si
trasferisce. A corredo di essa dev'essere prodotto
soltanto un certificato rilasciato dal presidente
dell'Ordine o Collegio, nel cui Albo l'interessato si
trova iscritto, ed attestante:
a) la non sussistenza,
su conforme deliberazione del Consiglio, di alcuna delle
cause preclusive indicate dal comma precedente;
b) la regolarità della iscrizione con la indicazione
della data e del titolo di essa;
c) gli eseguiti pagamenti dei contributi ai sensi degli
articoli 4, 14 e 21 del Dlgs 13 settembre 1946, n. 233.
Il Consiglio delibera
sulla base del predetto certificato.
Si applicano per il resto le disposizioni dei precedenti
articoli.
L'iscrizione conseguita nel nuovo Albo è comunicata
all'Ordine o Collegio di provenienza, che provvede alla
conseguente cancellazione e trasmette all'altro Ordine o
Collegio la documentazione dell'interessato.
Articolo
11
Nel caso previsto dall'articolo 11, lettera c) del
Dlgs 13 settembre 1946, n. 233, la cancellazione dall'Albo
dev'essere pronunciata entro un anno dall'accertato
trasferimento.
Qualora, ai sensi del citato articolo 11, per la
cancellazione dev'essere sentito l'interessato, il
presidente gli notifica la data fissata per l'audizione,
specificando il provvedimento che si intende adottare ed i
motivi di esso e avvertendolo che, ove non si presenti, si
procederà alla cancellazione dall'Albo, in sua assenza.
Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in
corso procedimento penale o disciplinare.
Il sanitario cancellato dall'Albo è, a sua richiesta,
reiscritto quando siano cessate le cause che hanno
determinato la cancellazione.
Per la reiscrizione sono applicabili le disposizioni che
regolano le iscrizioni.
Articolo
12
Qualora il Consiglio ometta di disporre le
cancellazioni nei casi e nei termini previsti
dall'articolo 11 del Dlgs 13 settembre 1946, n. 233, e
dall'articolo 11 del presente regolamento, provvede il
prefetto sentito il Consiglio provinciale di sanità.
Il provvedimento del prefetto dev'essere motivato.
Articolo
13
L'iscrizione nell'Albo dà diritto al libero
esercizio della professione, oltreché nella provincia cui
l'Albo si riferisce, anche in tutto il territorio della
Repubblica, salvo l'obbligo della registrazione del titolo
di abilitazione nell'Ufficio comunale, ai sensi
dell'articolo 100, comma secondo, del Testo unico delle
leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265.
A margine della registrazione richiamata nel comma
precedente l'Ufficio comunale deve annotare gli estremi
della iscrizione del sanitario nell'Albo.
CAPO II -
DELLE ASSEMBLEE
Articolo
14
Ogni triennio, entro il mese di novembre dell'anno
in cui il Consiglio scade, a cura del presidente
dell'Ordine o Collegio è convocata la assemblea degli
iscritti per l’elezione del nuovo Consiglio.
L'avviso di convocazione da inviarsi con lettera
raccomandata almeno venti giorni prima di quello fissato
per l'inizio delle votazioni a ciascun iscritto nell'Albo,
deve indicare i membri del Consiglio uscente, i giorni
delle votazioni nonché per ciascun giorno l'ora di inizio
e di cessazione delle relative operazioni.
Articolo
15
L'assemblea è presieduta dal presidente in carica
dell'Ordine o Collegio.
I due sanitari più anziani di età e quello più giovane,
presenti all'assemblea e non appartenenti al Consiglio
esercitano rispettivamente le funzioni di scrutatori e di
segretario.
Articolo
16
Sono eleggibili tutti gli iscritti nell'Albo,
compresi i consiglieri uscenti.
La votazione si effettua a mezzo di schede in bianco,
munite del timbro dell'Ordine o Collegio, che vengono
riempite con i nomi dei membri da eleggere in numero
corrispondente a quello previsto dall'articolo 2 del Dlgs
13 settembre 1946, n. 233.
Articolo
17
Per lo svolgimento delle operazioni di voto si
osservano le seguenti norme:La scheda in bianco e una
busta recante il timbro dell'Ordine o Collegio vengono dal
presidente dell'Ufficio elettorale consegnate
all'elettore, previa la sua identificazione, all'atto in
cui l'elettore stesso si presenta per esprimere il voto;
contemporaneamente viene consegnata all'elettore una
matita copiativa che dovrà essere restituita al
presidente con la scheda e la busta.
Spetta al presidente di predisporre i mezzi idonei a
garantire la segretezza del voto.
Il presidente, chiude all'ora fissata le operazioni di
voto svoltesi nel primo giorno, provvede alla chiusura
dell'urna e procede alla formazione di un plico nel quale
vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già
compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo
curando che all'urna e al plico vengono incollate - in
mancanza di altri sigilli - due strisce di carta recanti
il bollo dell'Ordine o Collegio e la firma del presidente
e degli altri componenti l'Ufficio elettorale nonché di
qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere.
Conseguentemente il presidente rinvia la votazione all'ora
stabilita e provvede alla custodia della sala e alla
chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in
maniera che nessuno possa entrarvi.
All'ora stabilita del giorno successivo il presidente,
ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi
precauzionali apposti alle aperture e agli accessi alla
sala e dei sigilli dell'urna e del plico dichiara riaperta
la votazione.
Per l'ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la
stessa procedura.
Delle operazioni compiute si redige giorno per giorno
apposito verbale in duplice esemplare che deve recare in
ciascun foglio la firma di tutti i membri del seggio e il
bollo dell'Ordine o Collegio.
Articolo
18
Trascorso il termine per lo svolgimento delle
operazioni di voto, il presidente dichiara chiusa la
votazione e procede allo scrutinio assistito dagli
scrutatori e dal segretario.
Articolo
19
Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato è
immediatamente proclamato dal presidente, il quale fa
bruciare le schede valide, mentre le nulle e le contestate
sono conservate, dopo essere state vidimate dal presidente
e dagli scrutatori, in piego suggellato nel quale l'uno e
gli altri appongono la firma.
A parità di voti è proclamato il più anziano, a termine
del precedente articolo 3, secondo comma .
Articolo
20
Il presidente notifica immediatamente i risultati
delle elezioni agli eletti ed alle autorità ed enti
indicati nel precedente articolo 2.
Nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione, il
nuovo Consiglio si riunisce su convocazione del
consigliere più anziano di età.
Articolo
21
Entro trenta giorni dalla proclamazione dei
risultati delle elezioni ogni iscritto nell'Albo può
proporre ricorso avverso la validità delle operazioni
elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le
professioni sanitarie, che decide nel termine di sei mesi.
Articolo
22
Se i componenti del Consiglio, nel corso del
triennio per cui esso è eletto, siano ridotti per
qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro
quindici giorni ad elezioni suppletive secondo le norme
dei precedenti articoli.
I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati
durano in carica sino alla scadenza del predetto triennio.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche
nei casi di cessazione dell'intero Consiglio.
Articolo
23
L’assemblea degli iscritti si riunisce in sede
ordinaria nel mese di gennaio di ciascun anno.
Le assemblee straordinarie hanno luogo ogni volta che il
presidente o il Consiglio lo reputino necessario, oppure
su richiesta sottoscritta da almeno un sesto degli
iscritti nell'Albo o quando occorra deliberare sui ricorsi
indicati nell'articolo 5 del Dlgs 13 settembre 1946, n.
233.
Articolo
24
Per la validità delle assemblee occorre
l'intervento di almeno un quarto degli iscritti.
Si computano come intervenuti gli iscritti i quali abbiano
delegato uno degli iscritti presenti.
La delega deve essere apposta in calce all'avviso di
convocazione rimesso al delegato. Nessun iscritto può
essere investito di più di due deleghe.
La delega non è ammessa per l'elezione del Consiglio.
Quando non si sia raggiunto il numero legale per la
validità dell'assemblea, viene tenuta, almeno un giorno
dopo la prima, una seduta di seconda convocazione, che è
valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purché
non inferiore a quello dei componenti il Consiglio.
Articolo
25
Le votazioni dell'assemblea avvengono per scrutinio
segreto, per appello nominale, per alzata e seduta.
Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza
assoluta di voti. Nel caso di scrutinio segreto le schede
bianche e quelle illeggibili o comunque non valide si
computano per determinare la maggioranza dei votanti. A
parità di voti prevale il voto del presidente, salvo che
la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual
caso la proposta si intende respinta.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nel capo II del titolo VII del Testo unico della
legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto
3 marzo 1934, n. 383.
Articolo
26
Le adunanze ordinarie dei Consigli nazionali delle
Federazioni hanno luogo nel febbraio di ogni anno.
La convocazione del Consiglio nazionale per la elezione
del Comitato centrale viene fatta nell'anno successivo
alla elezione dei presidenti e Consigli degli Ordini e
Collegi non oltre il mese di marzo. La comunicazione ai
componenti il Consiglio nazionale deve essere eseguita,
con lettera raccomandata, almeno venti giorni prima della
votazione.
Le disposizioni del presente capo, ad eccezione di quelle
contenute nel secondo comma dell'articolo 14, si applicano
anche alle Federazioni, intendendosi sostituiti al
presidente dell'Ordine o Collegio il presidente della
Federazione e al Consiglio dell'Ordine o Collegio il
Comitato centrale della Federazione.
Articolo
27
Per ciascun Ordine o Collegio e per ciascuna
Federazione è eletto un Collegio di revisori dei conti
composto di tre membri effettivi e di un supplente, scelti
tra gli iscritti nell'Albo ed estranei rispettivamente ai
Consigli direttivi ed ai Comitati centrali.
Per la elezione si applicano le disposizioni del presente
capo.
Essi durano in carica per il periodo previsto per i
Consigli direttivi ed i Comitati centrali.
CAPO III
- DELL'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
Articolo
28
Gli Ordini ed i Collegi hanno sede nel capoluogo
della provincia per cui sono costituiti.
Qualora l'Ordine o Collegio abbia per circoscrizione due o
più province finitime, la sede è nel capoluogo di una di
esse.
Le Federazioni nazionali hanno sede in Roma.
Articolo
29
I presidenti degli Ordini, dei Collegi e delle
Federazioni nazionali curano l'esecuzione delle
deliberazioni dei rispettivi organi collegiali e dirigono
l'attività degli uffici.
Articolo
30
Le adunanze dei Consigli o Comitati centrali non
sono valide se non interviene la maggioranza dei
componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso
di parità, prevale il voto del presidente. Esse debbono
essere sottoscritte dal presidente e dal segretario.
Articolo
31
Il segretario è responsabile del regolare
andamento dell'ufficio. Sono ad esso affidati l'archivio,
i verbali delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio, i
registri delle relative deliberazioni, il registro degli
atti compiuti in sede conciliativa ai sensi dell'articolo
3 lettera g) del Dlgs 13 settembre 1946, n. 233 , il
registro dei pareri espressi dal Consiglio, nonché gli
altri registri prescritti dal Consiglio stesso. Spetta al
segretario l'autenticazione delle copie delle
deliberazioni e degli altri atti da rilasciarsi a pubblici
uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati.
In caso di assenza o impedimento il segretario è
sostituito dal consigliere meno anziano di età, che non
sia il tesoriere.
Articolo
32
Il tesoriere ha la custodia e la responsabilità
del fondo in contanti e degli altri valori di proprietà
dell'Ordine o Collegio e può essere tenuto a prestare una
cauzione, di cui il Consiglio determina l'importo e le
modalità.
Il Consiglio può inoltre, disporre che i valori eccedenti
un determinato limite siano depositati presso una Cassa
postale o un Istituto di credito di accertata solidità.
Il tesoriere provvede alla riscossione delle entrate
dell'Ordine o Collegio non indicate nel successivo
articolo 33; paga, entro i limiti degli stanziamenti del
bilancio, i mandati spediti dal presidente e controfirmati
dal segretario; ed è responsabile del pagamento dei
mandati irregolari od eccedenti lo stanziamento del
bilancio approvato.
Il tesoriere deve tenere i seguenti registri:
a) registro a madre e
figlia per le somme riscosse contro quietanza;
b) registro di entrata e di uscita;
c) registro a madre e figlia dei mandati di pagamento;
d) inventario del patrimonio mobiliare ed immobiliare
dell'Ordine o Collegio.
Articolo
33
Per la riscossione dei contributi da corrispondere
a norma degli articoli 4, 14, 21 del Dlgs 13 settembre
1946, n. 233, si applicano le norme della legge sulla
riscossione delle imposte dirette, osservati la forma ed i
termini in essa stabiliti e con l'obbligo da parte
dell'esattore del non riscosso per il riscosso .
L'esattore versa, per il tramite del ricevitore
provinciale, agli Ordini o Collegi, alle Federazioni e
all'Ente di previdenza ed assistenza le quote di
contributi ad essi spettanti.
Articolo
34
Le spese non contemplate nel bilancio preventivo,
alle quali non possa farsi fronte col fondo per le spese
impreviste, devono essere autorizzate con deliberazione
dell'assemblea.
Articolo
35
I regolamenti interni degli Ordini o Collegi devono
essere deliberati dai rispettivi Consigli e sono soggetti
all'approvazione della competente Federazione nazionale.
I regolamenti delle Federazioni nazionali debbono essere
deliberati dai rispettivi Comitati centrali e sono
soggetti all'approvazione dei Consigli nazionali.
Detti regolamenti sono comunicati all'alto commissariato
per l'igiene e la sanità pubblica, il quale, nel termine
di tre mesi dalla loro ricezione, può, con decreto
motivato, disporne l'annullamento per vizi di legittimità.
Articolo
36
Lo scioglimento dei Consigli degli Ordini o
Collegi, previsto dall'articolo 6 del Dlgs 13 settembre
1946, n. 233 , può essere ordinato, su proposta delle
rispettive Federazioni nazionali, anche nei casi di:
a) morosità nel
pagamento del contributo di cui all'articolo 14 terzo
comma, del Dlgs predetto;
b) reiterata inosservanza dei deliberati delle
Federazioni nazionali nell'esercizio delle attribuzioni
di cui all'articolo 15, lett. b), del decreto stesso.
Articolo
37
La vigilanza sugli enti indicati nell'articolo 21
del Dlgs 13 settembre 1946, n. 233, è esercitato dal
ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che
provvede d'intesa con l'alto commissariato per l'igiene e
la sanità pubblica.
CAPO IV -
DELLE SANZIONI DISCIPLINARI E DEL RELATIVO PROCEDIMENTO
Articolo
38
I sanitari che si rendano colpevoli di abusi o
mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di
fatti disdicevoli al decoro professionale, sono sottoposti
a procedimento disciplinare da parte del Consiglio
dell'Ordine o Collegio della provincia nel cui Albo sono
iscritti.
Il procedimento disciplinare è promosso d'ufficio o su
richiesta del prefetto o del procuratore della Repubblica.
Articolo
39
Quando risultano fatti che possono formare oggetto
di procedimento disciplinare, il presidente, verificatene
sommariamente le circostanze, assume le opportune
informazioni e, dopo aver inteso il sanitario, riferisce
al Consiglio per le conseguenti deliberazioni.
Il presidente fissa la data della seduta per il giudizio,
nomina il relatore e provvede a notificare
all'interessato:
a) la menzione
circostanziata degli addebiti;
b) il termine non inferiore a giorni venti e prorogabile
su richiesta dell'interessato, entro il quale egli può
prendere visione degli atti relativi al suo deferimento
a giudizio disciplinare e produrre le proprie
controdeduzioni scritte;
c) l'indicazione del luogo, giorno ed ora del giudizio
disciplinare;
d) l'espresso avvertimento che, qualora non si presenti
alla seduta del Consiglio, si procederà al giudizio in
sua assenza.
Nel termine di cui alla
lettera b) l'interessato può chiedere di essere sentito.
Articolo
40
Le sanzioni disciplinari sono:
- l'avvertimento, che
consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere
nella mancanza commessa;
- la censura, che è una
dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;
- la sospensione
dall'esercizio della professione per la durata da uno
a sei mesi, salvo quanto è stabilito dal successivo
articolo 43;
- la radiazione
dall'Albo.
Articolo
41
La radiazione è pronunciata contro l'iscritto che
con la sua condotta abbia compromesso gravemente la sua
reputazione e la dignità della classe sanitaria.
Articolo
42
La condanna per uno dei reati previsti dal Codice
penale negli articoli 446 (commercio clandestino o
fraudolento di sostanze stupefacenti), 548 (istigazione
all'aborto), 550 (atti abortivi su donna ritenuta incinta)
e per ogni altro delitto non colposo, per il quale la
legge commina la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa di
diritto la radiazione dall'Albo.
Importano parimenti la radiazione di diritto dall'Albo:
a) l'interdizione dai
pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre
anni, e la interdizione dalla professione per una uguale
durata;
b) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi
indicati nell'articolo 222, secondo comma, del Codice
penale;
c) l'applicazione della misura di sicurezza preventiva
preveduta dall'articolo 215 del Codice penale, comma
secondo, n. 1 (assegnazione ad una colonia agricola o ad
una casa di lavoro).
La radiazione nei casi
preveduti dal presente articolo, è dichiarata dal
Consiglio.
Articolo
43
Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della
professione preveduti dalla legge, importano di diritto
tale sospensione:
a) la emissione di un
mandato o di un ordine di cattura;
b) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o
di una misura di sicurezza ordinata dal giudice, a norma
degli articoli 140 e 206 del Codice penale;
c) la interdizione dai pubblici uffici per una durata
non superiore a tre anni;
d) l'applicazione di una delle misure di sicurezza
detentive prevedute dall'articolo 215 del Codice penale,
comma secondo, nn. 2 e 3 (ricovero in una casa di cura e
di custodia o ricovero in manicomio giudiziario);
e) l'applicazione di una delle misure di sicurezza non
detentive prevedute nel citato articolo 215 del Codice
penale, comma terzo, nn. 1, 2, 3 e 4 (libertà vigilata
- divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o
più province - divieto di frequentare osterie e
pubblici spacci di bevande alcoliche - espulsione dello
straniero dallo Stato).
La sospensione è
dichiarata dal Consiglio. Il Consiglio può pronunciare,
sentito il professionista, la sospensione del sanitario
ammonito dalla autorità di pubblica sicurezza o contro il
quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o
di accompagnamento senza pregiudizio delle successive
sanzioni.
Nei casi preveduti nei precedenti commi la sospensione
dura fino a quando abbia effetto la sentenza o il
provvedimento da cui essa è stata determinata.
Articolo
44
Fuori dei casi di radiazione, previsti
dall'articolo 42, il sanitario a carico del quale abbia
avuto luogo procedimento penale è sottoposto a giudizio
disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, purché
egli non sia stato prosciolto per la non sussistenza del
fatto o per non averlo commesso.
E' altresì sottoposto a procedimento disciplinare,
indipendentemente dalla sospensione di cui all'articolo
precedente, il sanitario a carico del quale siano state
applicate una misura di sicurezza o il confino di polizia
o l'ammonizione.
Articolo
45
Nel giorno fissato per il giudizio, il relatore
espone i fatti addebitati e le circostanze emerse
dall'istruttoria; quindi viene sentito, ove sia presente,
l'incolpato.
L'incolpato deve comparire personalmente.
Non è ammessa l'assistenza di avvocati o di consulenti
tecnici, salvo che, per questi ultimi, il Consiglio non
ritenga necessario il loro intervento.
Chiusa la trattazione orale ed allontanato l'incolpato, il
Consiglio decide.
Articolo
46
Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.
Per ogni seduta è redatto apposito verbale contenente:
a) il giorno, mese ed
anno;
b) i nomi dei componenti il Consiglio intervenuti;
c) i giudizi esaminati e le questioni trattate;
d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun
procedimento.
e) I dispositivi delle decisioni sono riportati nel
verbale.
Articolo
47
La decisione deve, a pena di nullità, contenere la
indicazione della data in cui è stata adottata, dei fatti
addebitati e delle prove assunte, l'esposizione dei
motivi, il dispositivo. E' sottoscritta da tutti i membri
del Consiglio, che vi hanno preso parte. La decisione è
pubblicata mediante deposito dell'originale negli uffici
di segreteria che provvede a notificarne copia
all'interessato.
Le disposizioni dei commi precedenti si osservano, in
quanto applicabili, per i provvedimenti di radiazione
dall'Albo o di sospensione dall'esercizio professionale,
da adottarsi ai sensi dei precedenti articoli 42 e 43.
Articolo
48
Quando il Consiglio ometta di iniziare il
procedimento disciplinare su richiesta del prefetto o del
procuratore della Repubblica ovvero nei procedimenti già
iniziati trascuri di emettere le sue decisioni, provvede
il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità,
con la procedura stabilita per i sanitari condotti
nell'articolo 75, primo comma, del Testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265.
Il provvedimento del prefetto deve essere motivato a norma
dell'articolo 47.
La disposizione dei precedenti commi si osserva anche, in
quanto applicabile, per i provvedimenti di radiazione
dall'Albo o di sospensione dall'esercizio professionale,
nei casi preveduti negli articoli 42 e 43.
Articolo
49
Dell'inizio e dell'esito di ogni giudizio
disciplinare è data immediata comunicazione, a cura del
presidente, al prefetto ed al procuratore della Repubblica
territorialmente competenti per l'Albo cui è iscritto
l'incolpato, nonché alle medesime autorità di altra
circoscrizione che abbiano promosso il giudizio.
I provvedimenti di sospensione dall'esercizio
professionale e di radiazione, quando siano divenuti
definitivi, sono comunicati a tutti gli Ordini o Collegi
della categoria a cui appartiene il sanitario sospeso o
radiato e alle autorità ed agli enti ai quali deve essere
inviato l'Albo a norma dell'articolo 2.
I provvedimenti stessi, se inflitti a carico di sanitari
comunali per quanto si riferisce all'esercizio della
libera professione, non possono avere esecuzione prima che
il prefetto della provincia, in cui i predetti sanitari
prestano servizio, abbia provveduto ad assicurare
l'assistenza sanitaria del Comune, anche in relazione al
disposto dell'articolo 57 del Regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265.
Articolo
50
Il sanitario radiato dall'Albo può essere
reiscritto, purché siano trascorsi cinque anni dal
provvedimento di radiazione e, se questa derivò da
condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione.
In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo
la radiazione, irreprensibile condotta.
Sulla istanza di reiscrizione provvede il Consiglio con la
osservanza delle disposizioni relative alle iscrizioni.
Articolo
51
L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.
Articolo
52
Nei procedimenti disciplinari dinanzi ai Comitati
centrali delle Federazioni, ai sensi dell'articolo 15,
lettera g), del Dlgs 13 settembre 1946, n. 233, ed in
quelli dinanzi alla Commissione centrale, ai sensi
dell'articolo 18, lettera b), dello stesso decreto, si
osservano le precedenti disposizioni del presente capo.
Nel primo caso al presidente ed al Consiglio dell'Ordine o
Collegio s'intendono rispettivamente sostituiti il
presidente ed il Comitato centrale della Federazione; nel
secondo caso al presidente ed al Consiglio dell'Ordine o
Collegio s'intendono rispettivamente sostituiti il
presidente della Commissione centrale e la stessa
Commissione.
L'incolpato può essere sentito per rogatoria nelle fasi
istruttorie del procedimento.
Si osservano le disposizioni dei precedenti articoli per
quanto riguarda le facoltà attribuite ai prefetti ed ai
procuratori della Repubblica relativamente ai giudizi a
carico dei sanitari iscritti nell'Albo e le comunicazioni
da farsi alle medesime autorità.
CAPO V -
DELLA COMMISSIONE CENTRALE
Articolo
53
I ricorsi alla Commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie sono proposti
dall'interessato o dal prefetto o dal procuratore della
Repubblica, nel termine di trenta giorni dalla
notificazione o dalla comunicazione del provvedimento.
Il ricorso dell'interessato ha effetto sospensivo quando
sia proposto avverso i provvedimenti di cancellazione
dall'Albo o avverso i provvedimenti disciplinari, ad
eccezione di quelli previsti dai precedenti articoli 42 e
43.
Il ricorso del prefetto o del procuratore della Repubblica
avverso il provvedimento che dispone l'iscrizione
nell'Albo ha effetto sospensivo.
Nel caso di comprovato difetto di uno o più titoli o
requisiti prescritti per la iscrizione nell'Albo, la
Commissione, in via eccezionale, può disporre che il
ricorso non abbia effetto sospensivo.
Articolo
54
Il sanitario deve notificare copia conforme del
ricorso alla autorità che ha emanato il provvedimento
impugnato o che abbia omesso la pronuncia, nonché al
prefetto e al procuratore della Repubblica.
Il ricorso previsto dall'articolo 21 è notificato
all'Ordine o Collegio che ha indetto le elezioni, nonché
al prefetto e al procurature della Repubblica.
Ove l'autorità che ha emanato il provvedimento sia il
prefetto, il ricorso deve essere notificato anche
all'Ordine o Collegio.
Qualora il ricorrente sia il prefetto, la notificazione è
fatta all'interessato al procuratore della Repubblica e
all'Ordine o Collegio. Se il ricorrente sia il procuratore
della Repubblica, la notificazione è fatta
all'interessato, al prefetto e all'Ordine o Collegio.
Le notificazioni previste dai precedenti commi si
effettuano a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo
comunale nel termine indicato nel primo comma
dell'articolo 53 e nelle forme stabilite dal Codice di
procedura civile.
Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine
indicato nel primo comma del precedente articolo 53
debbono essere depositate presso la segreteria:
a) le relata delle
notificazioni effettuate;
b) copia autentica dell'atto o provvedimento impugnato;
c) quando il ricorso non sia proposto dal prefetto o dal
procuratore della Repubblica, anche la ricevuta del
versamento della prescritta tassa di bollo.
Il ricorso è dichiarato
irricevibile nel caso di inosservanza dei termini e dei
modi prescritti in questo e nel precedente articolo.
Articolo
55
Il ricorso deve contenere:
- l'indicazione del
cognome e nome, della residenza o domicilio del
ricorrente.
Qualora l'impugnativa sia prodotta dal prefetto o dal
procuratore della Repubblica, è sufficiente
l'indicazione del pubblico ufficio da essi ricoperto;
- gli estremi del
provvedimento che si impugna;
- l'esposizione sommaria
dei fatti e dei motivi su cui si fonda e le
condizioni;
- la sottoscrizione del
ricorrente.
Il ricorso è nullo se
manchi la sottoscrizione o se vi sia assoluta incertezza
sulla persona del ricorrente e sull'oggetto del ricorso.
La segreteria non procede ad alcuna comunicazione inerente
allo svolgimento del ricorso, ove manchi l'indicazione del
recapito del ricorrente.
Se ricorrente è il sanitario, esso deve presentare,
unitamente al ricorso in bollo, anche due copie in carta
libera del ricorso stesso.
Articolo
56
Nei quindici giorni successivi alla data di
scadenza del termine indicato nel sesto comma
dell'articolo 54 per il deposito degli atti, il ricorrente
e coloro ai quali sia stato notificato il ricorso possono
presentare alla segreteria della Commissione documenti e
deduzioni.
Nei successivi quindici giorni coloro che vi hanno
interesse possono prendere visione dei documenti e delle
deduzioni, che siano stati presentati, proporre le proprie
controdeduzioni ed esibire documenti.
Il prefetto, il procuratore della Repubblica e il
Consiglio dell'Ordine o Collegio della provincia di Roma
possono essere incaricati rispettivamente dai prefetti,
dai procuratori della Repubblica e dai Consigli di altre
sedi prendere visione degli atti depositati in segreteria.
I sanitari interessati possono avvalersi di un delegato
fornito di mandato speciale.
Articolo
57
Il deposito dei ricorsi, di istanze, memorie atti e
documenti, relativi alle impugnazioni, quando non sia
fatto personalmente nella segreteria della Commissione
centrale, deve effettuarsi a mezzo posta, ai sensi del
successivo articolo 79.
Ai fini della decorrenza dei termini, la data del deposito
è quella apposta sui relativi atti dalla segreteria, la
quale, nel caso di invio a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, appone contemporaneamente la stessa
data sulla ricevuta che viene restituita al mittente.
Articolo
58
La segreteria, scaduti i termini fissati dal
precedente articolo 56, presenta il ricorso con tutti i
relativi atti e documenti al presidente, il quale nomina
il relatore e fissa, seguendo l'ordine di presentazione
dei ricorsi, l'adunanza per la decisione della Commissione
sul ricorso. E' in facoltà del presidente di variare
l'ordine predetto.
Articolo
59
Nei procedimenti sui ricorsi in materia disciplinare il
sanitario interessato può chiedere di essere udito
personalmente dalla Commissione.
Qualora la Commissione ritenga necessario che le parti
diano chiarimenti ovvero producano atti o documenti o si
presentino personalmente, ne fa richiesta alle parti
stesse.
Quando i chiarimenti, gli atti ed i documenti non siano
forniti entro il termine fissato o la parte non si
presenti nella data stabilita, la Commissione decide allo
stato degli atti.
Articolo
60
I provvedimenti istruttori, preliminari all'esame
del ricorso da parte della Commissione, possono essere
disposti dal presidente.
Articolo
61
In caso di assenza o di impedimento il presidente
è sostituito dal funzionario più elevato in grado, che
faccia parte della Commissione, ed il segretario, dal
membro presente meno anziano di età.
Articolo
62
La Commissione è convocata d'ordine del presidente
con avviso scritto del segretario.
Le adunanze non sono pubbliche e le decisioni sono
adottate fuori della presenza degli interessati.
Non è ammessa l'assistenza di avvocati o di consulenti
tecnici, salvo che, per questi ultimi, la Commissione non
ritenga necessario il loro intervento.
Articolo
63
Alle decisioni della Commissione centrale sui
ricorsi presentati contro i provvedimenti della
Federazione nazionale non possono prendere parte i
componenti che abbiano la qualità di presidente o di
membro del Comitato centrale della Federazione medesima.
Non possono partecipare alle decisioni sui ricorsi
proposti contro i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine
o Collegio coloro che abbiano la qualità di presidente o
membro del Consiglio stesso.
Articolo
64
I componenti i Consigli degli Ordini o Collegi, dei
Comitati centrali delle Federazioni e della Commissione
centrale, possono essere ricusati per i motivi stabiliti
dal Codice di procedura civile, in quanto applicabili, e
debbono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione
che essi conoscono anche se non proposto.
Articolo
65
Le decisioni della Commissione sono adottate a
maggioranza; in caso di parità prevale il voto del
presidente, che vota per ultimo, dopo aver raccolto i voti
dei componenti.
Articolo
66
La decisione è pronunciata in nome del Popolo
Italiano e deve contenere:
- l'indicazione del
cognome e nome del sanitario ricorrente o dell'autorità
che ha proposto l'impugnazione;
- l'oggetto del ricorso;
- una succinta
esposizione del fatto e dei motivi di diritto;
- il dispositivo;
- la data e il luogo in
cui la decisione è pronunciata.
- La decisione è
sottoscritta dal presidente, dall'estensore e dal
segretario.
Articolo
67
La pubblicazione della decisione ha luogo mediante
il deposito dell'originale nella segreteria.
Articolo
68
La decisione della Commissione centrale è
notificata a cura della segreteria nei modi previsti dal
successivo articolo 79, entro trenta giorni dalla sua
pubblicazione, all'interessato, al prefetto e al
procuratore della Repubblica. Nello stesso termine è
comunicata al Consiglio dell'Ordine o Collegio ed al
Comitato centrale della Federazione nazionale.
Il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione
avverso la decisione della Commissione può essere
proposto entro trenta giorni dalla sua notificazione,
dall'interessato, dal prefetto o dal procuratore della
Repubblica.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Articolo
69
In qualunque stadio della controversia si può
rinunziare al ricorso mediante dichiarazione sottoscritta
dal ricorrente ed autenticata da notaio o mediante
dichiarazione resa personalmente dalla parte al segretario
della Commissione che redige apposito verbale.
Il prefetto e il procuratore della Repubblica possono
desistere dal ricorso con lettera di ufficio.
Dell'avvenuta rinunzia è data comunicazione dalla
segreteria della Commissione alle parti ed alle autorità
alle quali era stato notificato il ricorso.
Della rinunzia è preso atto con apposita decisione.
Articolo
70
Di ogni adunanza il segretario redige processo
verbale nel quale devono essere indicati:
a) il giorno, il mese e
l'anno in cui ha luogo l'adunanza;
b) i nomi dei componenti intervenuti;
c) i ricorsi esaminati e le questioni trattate;
d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso.
Articolo
71
La segreteria, oltre al registro dei processi
verbali delle adunanze della Commissione, deve tenere un
registro per ogni categoria professionale, nel quale,
sotto numerazione progressiva e con la data di
presentazione, si iscrivono i ricorsi con la indicazione
del ricorrente, del provvedimento impugnato e degli atti e
documenti uniti al ricorso.Nello stesso registro, in
altrettante colonne, sono annotati:
- le memorie, deduzioni
e documenti prodotti dalla controparte con la data
della loro presentazione;
- la prova delle
eseguite notificazioni del ricorso;
- l'indicazione degli
atti istruttori disposti e compiuti;
- il nome del relatore e
il giorno fissato per la relativa adunanza;
- la data della
decisione definitiva o della rinunzia al ricorso.
Gli originali delle
decisioni sono, anno per anno, raccolti in volumi rilegati
e muniti di indice.
Articolo
72
La segreteria rilascia, previa autorizzazione del
presidente, copia legale di ogni decisione e degli atti a
chi dimostri di avervi legittimo interesse.
Il rilascio delle copie, eccettuato che per il prefetto ed
il procuratore della Repubblica, è fatto su carta da
bollo competente secondo le leggi fiscali.
Articolo
73
Alla sostituzione dei componenti della Commissione
centrale dimissionari, defunti, cancellati, radiati
dall'Albo o revocati, si provvede con decreto del Capo
dello Stato, osservate le disposizioni dell'articolo 17
del Dlgs 13 settembre 1946, n. 233.
Coloro che sono nominati a termine del comma precedente
rimangono in carica per il tempo in cui sarebbero rimasti
i membri sostituiti.
Articolo
74
Indipendentemente dall'esercizio del potere
disciplinare, con decreto del Capo dello Stato, su
proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il ministro per la Grazia e Giustizia,
sentite le rispettive Federazioni, può essere revocata la
nomina di uno o più dei componenti professionisti della
Commissione, qualora ciò si renda necessario per il
miglior funzionamento di essa e per la dignità della
classe.
Articolo
75
Le disposizioni contenute nei precedenti articoli
del presente capo si applicano anche ai ricorsi prodotti
avverso i provvedimenti delle Federazioni. In tal caso,
oltre alle notifiche prescritte negli articoli stessi,
deve farsi luogo alla notifica del ricorso al Comitato
della Federazione interessata.
Articolo
76
L'Ufficio di segreteria della Commissione è diretto da un
funzionario in servizio presso l'alto commissariato per
l'igiene e la sanità pubblica di grado non inferiore al 6°,
che può essere coadiuvato da altri impiegati in servizio
presso l'alto commissariato stesso in numero non superiore
a due.
Al predetto personale non compete per tale prestazione
alcun assegno speciale o indennità che possa far carico
al bilancio dello Stato.
Articolo
77
Le spese per il funzionamento della Commissione e
dell'Ufficio di segreteria sono a carico delle Federazioni
nazionali e determinate dall'alto commissariato per
l'igiene e la sanità pubblica in rapporto al numero degli
iscritti a ciascuna categoria.
CAPO VI -
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo
78
Gli atti di qualsiasi natura degli enti, organi ed
autorità previsti dal Dlgs 13 settembre 1946, n. 233, e
dal presente regolamento sono esenti da bollo, salvo le
copie richieste dagli interessati.
Sono altresì esenti da bollo gli atti prodotti dai
sanitari in sede di procedimento disciplinare.
Sono invece soggetti a bollo i ricorsi e le conseguenti
controdeduzioni e memorie diretti dai sanitari interessati
alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie.
Articolo
79
Le comunicazioni o notificazioni da farsi a norma
delle disposizioni del presente regolamento sono eseguite
a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
salvo che nelle norme stesse non sia diversamente
disposto.
Le comunicazioni o notificazioni predette debbono essere
fatte al prefetto ed al procuratore della Repubblica del
luogo ove ha sede il Consiglio dell'Ordine o Collegio.
Articolo
80
I Consigli degli Ordini o Collegi ed i Comitati
centrali, eletti ai sensi degli articoli 22 e 24 del Dlgs
13 settembre 1946, n. 233, dureranno in carica
rispettivamente sino al 31 dicembre dell'anno successivo e
fino al 31 maggio del secondo anno successivo a quello
delle elezioni.
Articolo
81
I ricorsi già depositati alla data di entrata in vigore
del presente regolamento e prodotti alla Commissione
centrale di cui all'articolo 28 del Regio decreto-legge 5
marzo 1935, n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935,
n. 983 , al Consiglio superiore di sanità o all'alto
commissariato per l'igiene e la sanità pubblica
relativamente alle materie di competenza della Commissione
centrale di cui all'articolo 17 del Dl 13 settembre 1946,
n. 233 , sono decisi dalla Commissione stessa.
Questa ha facoltà di assegnare, ove occorra, un termine
perentorio al ricorrente perché provveda alle formalità
prescritte dal precedente capo.
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