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I
Collegi provinciali sono enti di diritto pubblico non
economici, istituiti e regolamentati da apposite leggi (Dlcps
233/46 e Dpr
221/50).
La
norma affida ai Collegi una finalità esterna e una
finalità interna. La prima è la tutela del
cittadino/utente che ha il diritto, sancito dalla
Costituzione, di ricevere prestazioni sanitarie da
personale qualificato, in possesso di uno specifico titolo
abilitante, senza pendenze rilevanti con la giustizia ecc.
La seconda finalità è rivolta agli infermieri iscritti
all’Albo, che il Collegio è tenuto a tutelare nella
loro professionalità, esercitando il potere di
disciplina, contrastando l’abusivismo, vigilando sul
rispetto del Codice deontologico, esercitando il potere
tariffario, favorendo la crescita culturale degli
iscritti, garantendo l’informazione, offrendo servizi di
supporto per un corretto esercizio professionale.
In
Italia i Collegi Ipasvi sono 100: i primi si sono
costituiti nel 1954 (legge
29 ottobre 1954, n. 1049), i più "giovani"
sono quelli di Avellino, Caserta, Benevento, Lecco, Prato,
Vibo Valentia, Biella e Crotone.
Tutta
l’attività è sovvenzionata dalle quote degli iscritti,
che ogni Collegio stabilisce in rapporto alle spese di
gestione della sede, al programma di iniziative (corsi,
informazione, rivista, consulenza legale, ecc.) e alla
quota da versare alla Federazione per finanziare le
iniziative centrali.
L’organo
di governo del Collegio è il Consiglio direttivo, che si
rinnova ogni triennio attraverso una consultazione
elettorale di tutti gli iscritti. I componenti del
Consiglio variano da 5 per i Collegi con meno di 100
iscritti, a 15 per quelli che superano i 1500. In Italia
sono oltre 1500 gli infermieri eletti negli organismi di
rappresentanza della professione.
Ogni
Consiglio distribuisce al proprio interno le cariche di
presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere. Il
presidente ha la rappresentanza del Collegio provinciale
ed è membro di diritto del Consiglio nazionale.
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