L’obiettivo
delI’E.C.M. è mantenere l’infermiere (e tutti gli
altri operatori sanitari) aggiornato e competente
mantenendo al massimo livello la sua professionalità.
Il continuo progredire delle conoscenze biomediche e lo
sviluppo delle innovazioni tecnologiche e organizzative
impongono al singolo operatore della sanità e allo
stesso tempo lo rendono più complesso, di mantenersi
aggiornato e competente.
La
professionalità dell’infermiere può essere definita
da 3 caratteristiche fondamentali: il sapere (le
conoscenze teoriche), il fare (le
abilità tecniche o manuali) e l’essere
(le capacità comunicative e relazionali)
Cos’è
il programma di Educazione Continua in Medicina?
Uno strumento di formazione
e aggiornamento continuo; un insieme organizzato e
controllato di attività formative promosse dalle
Azienda Ospedaliera, A.S.L., Società Professionale,
Collegio, Ordine professionale) con lo scopo garantire
la qualità e l’utilità degli eventi formativi
mantenendo elevata e al passo con i tempi la
professionalità degli operatori della Sanità.
La
Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha
elaborato il programma ECM e ha definito il numero di
crediti che gli operatori devono acquisire in un arco di
tempo. Il programma ECM è finalizzato alla
valutazione degli eventi formativi, in maniera tale
che il singolo professionista sanitario possa essere
garantito dalla qualità e dalla utilità degli stessi
ai fini della tutela della propria professionalità; il
programma E.C.M. ricorda, inoltre, ad ogni
professionista di svolgere un adeguato numero di
attività di aggiornamento e di riqualificazione
professionale; permette inoltre ad ogni operatore della
sanità di provvedere al proprio aggiornamento in
autonomia privilegiando gli
obiettivi di interesse nazionale e regionale.
Anche
in Italia, come in numerosi Paesi del mondo, a partire
dall’1 gennaio
2002 vige l’obbligo a partecipare ai corsi di
aggiornamento acquisendo crediti formativi.
Educazione
continua in medicina: diritto o dovere?
E’
un diritto dei cittadini avere operatori attenti
aggiornati e competenti.
Partecipare
ai programmi di E.C.M. è un dovere richiamato anche dal
codice deontologico; infatti
il punto 3.1 recita “ L’infermiere
aggiorna le proprie conoscenze attraverso la formazione
permanente, la riflessione critica sull’esperienza e
la ricerca, al fine di migliorare la sua competenza. L’infermiere
fonda il suo operato su conoscenze validate e aggiornate
così da garantire alla persona le cure e l’assistenza
più efficaci. L’infermiere partecipa alla
formazione professionale, promuove ed attiva la
ricerca, cura la diffusione dei risultati al fine di
migliorare l’assistenza infermieristica.
A chi è
rivolto il programma E.C.M.?
Il
programma E.C.M. applicato a tutte le categorie
professionali (dipendenti, convenzionati, liberi
professionisti) e nello specifico sono interessati
tutti gli operatori sanitari:
assistente
sanitario, biologo, chimico, dietista, educatore
professionale, farmacista, fisico, fisioterapista, igienista
dentale, infermiere, infermerie pediatrico, logopedista,
medico chirurgo, odontoiatra, odontotecnico, ortottista/assistente
di oftalmologia, ostetrico/a, ottico, podologo,
psicologo, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista,
tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria, tecnico
della prevenzione e degli ambienti di lavoro, tecnico
della riabilitazione psichiatrica, tecnico di
neurofisiopatologia, tecnico ortopedico, tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario
di radiologia medica, terapista della neuro e psicomotricità
dell’età evolutiva, terapista occupazionale,
veterinario.
Chi
è escluso dall’obbligo delI’E.C.M.?
E’
escluso chi frequenta in Italia o all’estero corsi
di formazione post base propri della categoria
professionale di appartenenza (corsi di
specializzazioni, master, laurea specialistica,
dottorato di ricerca) per tutti gli anni compresi nell’impegno
formativo.
Inoltre
è escluso chi adempie al servizio militare (L.
n.958/86 e succ. modificazioni) per tutto il periodo in
cui usufruiscono o sono assoggettate alle predette
disposizioni.
Infine
sono esclusi coloro usufruiscono delle disposizioni in
materia di tutela della gravidanza (L. n. 1204/78
e succ. modificazioni).
Si
evidenzia che non è esplicitato se l’obbligatorietà
di acquisire i crediti è proporzionale al periodo
lavorativo dell’anno in corso, pertanto s’intendono
da acquisire il numero minimo
di crediti anche se il periodo lavorativo dell’anno
è minimo (ad esempio il rientro dall’astensione
facoltativa L.1204/78 e succ. modifiche ).
Cosa sono i
crediti formativi E.C.M.?
I
crediti sono calcolati sulla base di una serie di
indicatori qualitativi definiti (attraverso una griglia
di valutazione) e non solo in base al numero di
ore dedicate. I crediti formativi E.C.M. sono una misura
dell’impegno e del tempo che ogni operatore ha
dedicato annualmente all’aggiornamento e al
miglioramento qualitativo in ragione alle specifiche
professionalità: uno stesso evento formativo
diretto a più categorie professionale può avere
attribuito un numero di crediti diversi per
ciascuna, in quanto viene valutato la rilevanza
specifica per ogni categoria professionale, vengono
valutati una serie di parametri quali la rilevanza delle
attività didattico formative, l’importanza degli
argomenti, l’autorevolezza dei docenti, l’esistenza
o meno di sistemi di valutazione delle attività da
parte dei partecipanti, la qualità dell’organizzazione.
Quali
crediti sono riconosciuti?
Hanno
valore solamente i
crediti formativi
attribuiti dalla Commissione Nazionale agli eventi
accreditati per lo specifico profilo professionale; non
sono validi i criteri assegnati con criteri e modalità
autonomamente stabilite da organizzatori stessi
(Associazioni, Società Scientifiche...) ma solo i
crediti attribuiti
dalla Commissione Nazionale ECM. I crediti formativi
unitari (C.F.U.) riconosciuti dalle università sono una
misura del lavoro studente e non sono accumulabili o
assimilabili ai crediti ECM.
Quali sono
le tipologie delle attività formative accreditate?
Si
distinguono due tipologie di attività: quella
residenziale e quella a distanza. L’attività
residenziale obbliga l’utente a recarsi nella sede
predeterminata e viene svolta attraverso congressi,
simposi, conferenze, tavole rotonde, corsi teorico
pratici, corsi di aggiornamento tecnologici e
strumentali, corsi finalizzati allo sviluppo continuo
professionale.
La
formazione a distanza, in particolare quella on line,
tramite Internet, rappresenta la metodologia didattica
del futuro destinata a sostituire parte di quella
residenziale; le attività formative a distanza
consistono in programmi in cui l’operatore rimane a
domicilio o sul luogo di lavoro usando materiale
cartaceo o informatico ed è previsto un test con
punteggio minimo.
Quanti
crediti si devono maturare?
La
Commissione ha ritenuto opportuno prevedere una
progressione nel numero di crediti
acquisibili annualmente. I crediti per il primo
quinquennio sono stati fissati in complessivi 150, con
un obbligo progressivo di crediti da 10 per il primo
anno fino a 50 per il quinto. E’ possibile avere un
debito formativo pari al 50% dei crediti previsti: ad
esempio per il 2002 è possibile acquisire anche solo 5
crediti anziché 10, fermo restando che l’anno
successivo i rimanenti 5 vengano recuperati. E’ però
possibile anche acquisire ogni anno il doppio dei
crediti previsti soddisfacendo in parte la richiesta per
l’anno successivo, così per il 2002 sono previsti 10
crediti fino ad un massimo di 20 accantonandone 10 per
il 2003.
Dal
2007 occorrerà acquisire 150 crediti in 3 anni.
Anno
2002: 10 crediti (per un impegno temporale di 8/10 ore
di formazione residenziale: 1-2 giorni di ecm)
Anno
2003: 20 crediti (per un impegno temporale di 15/24 ore
di formazione residenziale: 2-3 giorni di ecm)
Anno
2004: 30 crediti (per un impegno temporale di 25/35 ore
di formazione residenziale: 3-4 giorni di ecm)
Anno
2005: 40 crediti (per un impegno temporale di 30/45 ore
di formazione residenziale: 4-6 giorni di ecm)
Anno
2006: 50 crediti (per un impegno temporale di 38/62 ore
di formazione residenziale: 6-8 giorni di ecm).
In data 1 agosto 2007 è stato siglato l’accordo
Stato – Regioni concernente il “Riordino del sistema
di Formazione continua in Medicina”. Nell’accordo è
riportato, tra l’altro che ogni operatore sanitario
deve acquisire 150 crediti nel triennio 2008-2010
secondo la seguente ripartizione: 50 crediti all’anno
( minimo 30 massimo 70 per anno) per un totale di 150
nel triennio 2008-2010. In particolare dei 150 crediti
formativi almeno 90 dovranno essere “nuovi” crediti,
mentre fino a 60 potranno derivare dal riconoscimento di
crediti formativi acquisiti negli anni della
sperimentazione a partire dall’anno 2004 fino all’anno
2007, indipendentemente dal numero totale di crediti
acquisiti. Quindi, chi avrà acquisito meno di 60
crediti negli anni 2004-2007 potrà ridurre il suo
debito formativo solo della quota di crediti acquisiti e
documentati (da1 a 60).
Esempio: se si sono fatti negli anni 2004-2007
60 o più crediti, i 60 crediti si possono trascinare.
Restano i 90 crediti nuovi, così ripartiti nel
triennio: 30-30-30. Se si fossero fatti meno di 60
crediti nel triennio 2004-2007 es. 50, i 50 crediti si
trascinano e rimangono da fare 100 nuovi crediti.
In data 5 novembre 2009 è stato siglato
l'Accordo Stato–Regioni concernente "Il nuovo
sistema di formazione continua in medicina".
Nell'Accordo è riportato quanto segue : " La
quantità di crediti ECM che ogni professionista della
sanità deve acquisire per il periodo 2008-2010 è di
150 crediti ECM sulla base di 50 ( minimo 25, massimo
75) ogni anno. Per questo triennio possono essere
considerati, nel calcolo dei 150 crediti, anche 60
crediti già acquisiti negli anni precedenti".
Che
cosa succede a chi non matura i crediti richiesti?
Il
D.lgs. n° 229/99 demanda ai contratti collettivi
nazionali l’individuazione di specifici elementi di
penalizzazione, anche di natura economica, per il
personale che nel triennio non ha conseguito il minimo
dei crediti stabilito dalla Commissione Nazionale.
Attualmente non vengono adottate sanzioni in caso di
inadempienza all’obbligo formativo; sono attualmente
in corso di definizione.
Come si
acquisiscono i crediti?
I
crediti si maturano partecipando a eventi formativi
valutati ed accreditati dalla Commissione ECM. Tali
eventi possono rientrare nell’aggiornamento
individuale (su istanza del singolo operatore), sia
nella formazione collettiva aziendale (organizzata
dall’Azienda quale formazione obbligatoria, per il
raggiungimento di obiettivi aziendali). Almeno il 60%
del debito formativo deve essere soddisfatto con
attività di formazione riferite agli obiettivi
nazionali e regionali; il restante 40% attraverso
percorsi autogestiti. Tutti gli eventi formativi
accreditati sono consultabili nelle banche dati del sito
http://ecm.sanita.it
Quali sono
gli obiettivi formativi?
Sono
stati infetti individuati dalla Commissione due distinti
gruppi di obiettivi : quelli generali per tutte le
categorie professionali e quelli specifici per categoria
professionale, per area e per disciplina.
Possono
essere riconosciuti crediti per eventi frequentati in
passato?
I
crediti sono attribuiti solo ad eventi formativi
realizzati a partire dal 1° aprile 2002 e non sono
retroattivi. Inoltre i
crediti attribuiti
ad eventi realizzati nel periodo sperimentale (anno
2001) non sono utili per il conseguimento dell’ammontare
complessivo dei crediti previsti per il quinquennio
2002-2006.
Altre informazioni utili
La
Commissione Nazionale fornirà le indicazioni necessarie
per la registrazione dei crediti del singolo operatore
presso gli ordini, i collegi e le associazioni
professionali; il Collegio IPASVI non appena recepirà
delle direttive in merito informerà i propri iscritti.
Piano formativo
Ogni
operatore può realizzare in piena autonomia il proprio
piano quinquennale di formazione considerando le
indicazioni di priorità in relazione agli obiettivi
formativi di interesse nazionale e regionale e nel
rispetto della propria disponibilità di tempo e
tipologia di eventi formativi ed esigenze di
miglioramento professionale.
Si
ricorda che non tutti gli eventi formativi a
disposizione sono accreditati, ma non per questo non
devono essere presi in considerazione o non hanno valore
formativo.
CONCLUSIONE
La
formazione continua non è solo l’acquisto
obbligatorio dei crediti annuali, ma è il mantenimento
e il miglioramento della professionalità dell’Infermiere
mantenendo alti i livelli di sapere, fare ed essere.
Questo Collegio provvederà
ad organizzare dei Corsi di aggiornamento accreditati a
partire dal 2003 per dare così la possibilità all’Infermiere
Professionale, all’Assistente Sanitario ed all’Infermiere
Pediatrico iscritto di partecipare ai Corsi che
riterranno di proprio interesse, ottemperando al
diritto/dovere di formarsi senza bisogno di andare fuori
provincia.
Il calendario dei
suddetti Corsi verrà trasmesso ad ogni iscritto da
parte di questo Collegio con apposita nota per
permettere di programmare in tempo la partecipazione.