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Si comunica agli iscritti che potranno ritirare presso la segreteria del Collegio 

gli attestati relativi ai Corsi di aggiornamento che sono stati realizzati nel 2010

(vedere la pagina dei Corsi di aggiornamento e dei Seminari)

ACCORDO STATO REGIONI SUL RIORDINO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA PER IL TRIENNIO 2008-2010

(vedere la pagina dei Corsi di aggiornamento e dei Seminari)

      Nuove Convenzioni per l'anno 2011

(nella pagina "Le nostre convenzioni")

* E.C.M.: EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA : cosa cambia per l'Infermiere e quali sono gli obblighi

(in questa pagina in basso)

        

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E.C.M.

 La formazione obbligatoria per gli Infermieri, Assistenti sanitari e Infermieri Pediatrici

 Aggiornamento a Novembre 2009

A cura del Presidente Giovanni Di Venti

 Qual è l’obiettivo dell’E.C.M.?

L’obiettivo delI’E.C.M. è mantenere l’infermiere (e tutti gli altri operatori sanitari) aggiornato e competen­te mantenendo al massimo livello la sua professionalità. Il continuo progredire delle conoscenze biomediche e lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche e organizzative impongono al singolo operatore della sanità e allo stesso tempo lo rendono più complesso, di mantenersi aggiornato e competente.

La professionalità dell’infermiere può essere definita da 3 caratteristiche fondamentali: il sapere (le cono­scenze teoriche), il fare (le abilità tecniche o manuali) e l’essere (le capacità comunicative e relazionali)

 Cos’è il programma di Educazione Continua in Medicina?

Uno strumento di formazione e aggiornamento continuo; un insieme organizzato e controllato di atti­vità formative promosse dalle Azienda Ospedaliera, A.S.L., Società Professionale, Collegio, Ordine professionale) con lo scopo garantire la qualità e l’utilità degli eventi formativi mantenendo elevata e al passo con i tempi la professionalità degli operatori della Sanità.

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha elaborato il programma ECM e ha definito il numero di crediti che gli operatori devono acquisire in un arco di tempo. Il programma ECM è finalizzato alla valuta­zione degli eventi formativi, in maniera tale che il singolo professionista sanitario possa essere garantito dalla qualità e dalla utilità degli stessi ai fini della tutela della propria professionalità; il programma E.C.M. ricorda, inoltre, ad ogni professionista di svolgere un adeguato numero di attività di aggiornamento e di riqualificazione professionale; permette inoltre ad ogni operatore della sanità di provvedere al proprio aggiorna­mento in autonomia privilegiando gli obiettivi di interesse nazionale e regionale.

Anche in Italia, come in numerosi Paesi del mondo, a partire dall’1 gennaio 2002 vige l’obbligo a parte­cipare ai corsi di aggiornamento acquisendo crediti formativi.

 

Educazione continua in medicina: diritto o dovere?

E’ un diritto dei cittadini avere operatori attenti aggiornati e competenti.

Partecipare ai programmi di E.C.M. è un dovere richiamato anche dal codice deontologico; infatti  il punto 3.1 recita “ L’infermiere aggiorna le proprie conoscenze attraverso la formazione permanente, la riflessione critica sull’esperienza e la ricerca, al fine di migliorare la sua competenza. L’infermiere fonda il suo operato su conoscenze validate e aggiornate così da garantire alla persona le cure e l’assistenza più efficaci. L’infermiere partecipa alla for­mazione professionale, promuove ed attiva la ricerca, cura la diffusione dei risultati al fine di migliorare l’as­sistenza infermieristica.

 

A chi è rivolto il programma E.C.M.?

Il programma E.C.M. applicato a tutte le categorie professionali (dipendenti, convenzionati, liberi profes­sionisti) e nello specifico sono interessati tutti gli operatori sanitari:

assistente sanitario, biologo, chimico, dietista, educatore professionale, farmacista, fisico, fisioterapista, igienista dentale, infermiere, infermerie pediatrico, logopedista, medico chirurgo, odontoiatra, odontotecnico, ortottista/assistente di oftalmologia, ostetrico/a, ottico, podologo, psicologo, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria, tecnico della prevenzione e degli ambienti di lavoro, tecnico della riabilitazione psichiatrica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico, tecnico sani­tario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, terapista occupazionale, veterinario.

 

Chi è escluso dall’obbligo delI’E.C.M.?

E’ escluso chi frequenta in Italia o all’estero corsi di formazione post base propri della categoria professio­nale di appartenenza (corsi di specializzazioni, master, laurea specialistica, dottorato di ricerca) per tutti gli anni compresi nell’impegno formativo.

Inoltre è escluso chi adempie al servizio militare (L. n.958/86 e succ. modificazioni) per tutto il periodo in cui usufruiscono o sono assoggettate alle predette disposizioni.

Infine sono esclusi coloro usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza (L. n. 1204/78 e succ. modificazioni).

Si evidenzia che non è esplicitato se l’obbligatorietà di acquisire i crediti è proporzionale al periodo lavorativo dell’anno in corso, pertanto s’intendono da acquisire il numero  minimo di crediti anche se il periodo lavorativo del­l’anno è minimo (ad esempio il rientro dall’astensione facoltativa L.1204/78 e succ. modifiche ).

 

Cosa sono i crediti formativi E.C.M.?

I crediti sono calcolati sulla base di una serie di indicatori qualitativi definiti (attraverso una griglia di valu­tazione) e non solo in base al numero di ore dedicate. I crediti formativi E.C.M. sono una misura dell’impegno e del tempo che ogni operatore ha dedicato annualmente all’aggiornamento e al miglioramento qualitativo in ragio­ne alle specifiche professionalità: uno stesso evento formativo diretto a più categorie professionale può avere attribuito un numero di crediti diversi per ciascuna, in quanto viene valutato la rilevanza specifica per ogni catego­ria professionale, vengono valutati una serie di parametri quali la rilevanza delle attività didattico formative, l’importanza degli argomenti, l’autorevolezza dei docenti, l’esistenza o meno di sistemi di valutazione delle attività da parte dei partecipanti, la qualità dell’organizzazione.   

 

Quali crediti sono riconosciuti?

Hanno valore solamente i crediti formativi attribuiti dalla Commissione Nazionale agli eventi accreditati per lo specifico profilo professionale; non sono validi i criteri assegnati con criteri e modalità autonomamente sta­bilite da organizzatori stessi (Associazioni, Società Scientifiche...) ma solo i crediti attribuiti dalla Commissione Nazionale ECM. I crediti formativi unitari (C.F.U.) riconosciuti dalle università sono una misura del lavoro stu­dente e non sono accumulabili o assimilabili ai crediti ECM.

 

Quali sono le tipologie delle attività formative accreditate?

Si distinguono due tipologie di attività: quella residenziale e quella a distanza. L’attività residenziale obbli­ga l’utente a recarsi nella sede predeterminata e viene svolta attraverso congressi, simposi, conferenze, tavo­le rotonde, corsi teorico pratici, corsi di aggiornamento tecnologici e strumentali, corsi finalizzati allo svi­luppo continuo professionale.    

La formazione a distanza, in particolare quella on line, tramite Internet, rappresenta la metodologia didatti­ca del futuro destinata a sostituire parte di quella residenziale; le attività formative a distanza consistono in programmi in cui l’operatore rimane a domicilio o sul luogo di lavoro usando materiale cartaceo o informati­co ed è previsto un test con punteggio minimo.

 

Quanti crediti si devono maturare?

La Commissione ha ritenuto opportuno prevedere una progressione nel numero di crediti acquisibili annualmente. I crediti per il primo quinquennio sono stati fissati in complessivi 150, con un obbligo progressivo di credi­ti da 10 per il primo anno fino a 50 per il quinto. E’ possibile avere un debito formativo pari al 50% dei crediti previsti: ad esempio per il 2002 è possibile acquisire anche solo 5 crediti anziché 10, fermo restando che l’anno successivo i rimanenti 5 vengano recuperati. E’ però possibile anche acquisire ogni anno il doppio dei crediti previsti soddisfacendo in parte la richiesta per l’anno successivo, così per il 2002 sono previsti 10 crediti fino ad un massimo di 20 accantonandone 10 per il 2003.

Dal 2007 occorrerà acquisire 150 crediti in 3 anni.

Anno 2002: 10 crediti (per un impegno temporale di 8/10 ore di formazione residenziale: 1-2 giorni di ecm)

Anno 2003: 20 crediti (per un impegno temporale di 15/24 ore di formazione residenziale: 2-3 giorni di ecm)

Anno 2004: 30 crediti (per un impegno temporale di 25/35 ore di formazione residenziale: 3-4 giorni di ecm)

Anno 2005: 40 crediti (per un impegno temporale di 30/45 ore di formazione residenziale: 4-6 giorni di ecm)

Anno 2006: 50 crediti (per un impegno temporale di 38/62 ore di formazione residenziale: 6-8 giorni di ecm).  

In data 1 agosto 2007 è stato siglato l’accordo Stato – Regioni concernente il “Riordino del sistema di Formazione continua in Medicina”. Nell’accordo è riportato, tra l’altro che ogni operatore sanitario deve acquisire 150 crediti nel triennio 2008-2010 secondo la seguente ripartizione: 50 crediti all’anno ( minimo 30 massimo 70 per anno) per un totale di 150 nel triennio 2008-2010. In particolare dei 150 crediti formativi almeno 90 dovranno essere “nuovi” crediti, mentre fino a 60 potranno derivare dal riconoscimento di crediti formativi acquisiti negli anni della sperimentazione a partire dall’anno 2004 fino all’anno 2007, indipendentemente dal numero totale di crediti acquisiti. Quindi, chi avrà acquisito meno di 60 crediti negli anni 2004-2007 potrà ridurre il suo debito formativo solo della quota di crediti acquisiti e documentati (da1 a 60). 

Esempio: se si sono fatti negli anni 2004-2007 60 o più crediti, i 60 crediti si possono trascinare. Restano i 90 crediti nuovi, così ripartiti nel triennio: 30-30-30. Se si fossero fatti meno di 60 crediti nel triennio 2004-2007 es. 50, i 50 crediti si trascinano e rimangono da fare 100 nuovi crediti. 

In data 5 novembre 2009 è stato siglato l'Accordo Stato–Regioni concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina".

Nell'Accordo è riportato quanto segue : " La quantità di crediti ECM che ogni professionista della sanità deve acquisire per il periodo 2008-2010 è di 150 crediti ECM sulla base di 50 ( minimo 25, massimo 75) ogni anno. Per questo triennio possono essere considerati, nel calcolo dei 150 crediti, anche 60 crediti già acquisiti negli anni precedenti".

  Che cosa succede a chi non matura i crediti richiesti?

Il D.lgs. n° 229/99 demanda ai contratti collettivi nazionali l’individuazione di specifici elementi di penalizzazio­ne, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo dei crediti stabilito dalla Commissione Nazionale. Attualmente non vengono adottate sanzioni in caso di inadempienza all’obbligo formativo; sono attualmente in corso di definizione.

 

Come si acquisiscono i crediti?

I crediti si maturano partecipando a eventi formativi valutati ed accreditati dalla Commissione ECM. Tali eventi possono rientrare nell’aggiornamento individuale (su istanza del singolo operatore), sia nella formazio­ne collettiva aziendale (organizzata dall’Azienda quale formazione obbligatoria, per il raggiungimento di obiet­tivi aziendali). Almeno il 60% del debito formativo deve essere soddisfatto con attività di formazione riferite agli obiettivi nazionali e regionali; il restante 40% attraverso percorsi autogestiti. Tutti gli eventi formativi accreditati sono consultabili nelle banche dati del sito http://ecm.sanita.it

 

Quali sono gli obiettivi formativi?

Sono stati infetti individuati dalla Commissione due distinti gruppi di obiettivi : quelli generali per tutte le categorie professionali e quelli specifici per categoria professionale, per area e per disciplina.

 

Possono essere riconosciuti crediti per eventi frequentati in passato?

I crediti sono attribuiti solo ad eventi formativi realizzati a partire dal 1° aprile 2002 e non sono retroattivi. Inoltre i crediti attribuiti ad eventi realizzati nel periodo sperimentale (anno 2001) non sono utili per il conseguimento dell’ammontare complessivo dei crediti previsti per il quinquennio 2002-2006.

 

Altre informazioni utili

La Commissione Nazionale fornirà le indicazioni necessarie per la registrazione dei crediti del singolo operatore presso gli ordini, i collegi e le associazioni professionali; il Collegio IPASVI non appena recepirà delle direttive in merito informerà i propri iscritti.

  

Piano formativo

Ogni operatore può realizzare in piena autonomia il proprio piano quinquennale di formazione considerando le indicazioni di priorità in relazione agli obiettivi formativi di interesse nazionale e regionale e nel rispetto della propria disponibilità di tempo e tipologia di eventi formativi ed esigenze di miglioramento professionale.

Si ricorda che non tutti gli eventi formativi a disposizione sono accreditati, ma non per questo non devono essere presi in considerazione o non hanno valore formativo.

  

CONCLUSIONE

La formazione continua non è solo l’acquisto obbligatorio dei crediti annuali, ma è il mantenimento e il miglioramento della professionalità dell’Infermiere mantenendo alti i livelli di sapere, fare ed essere.

Questo Collegio provvederà ad organizzare dei Corsi di aggiornamento accreditati a partire dal 2003 per dare così la possibilità all’Infermiere Professionale, all’Assistente Sanitario ed all’Infermiere Pediatrico iscritto di partecipare ai Corsi che riterranno di proprio interesse, ottemperando al diritto/dovere di formarsi senza bisogno di andare fuori provincia.

Il calendario dei suddetti Corsi verrà trasmesso ad ogni iscritto da parte di questo Collegio con apposita nota per permettere di programmare in tempo la partecipazione.

Inoltre trattandosi di Corsi che dovranno avere assolutamente un alto livello qualitativo anche ai fini del riconoscimento dell’accreditamento da parte della Commissione Nazionale E.C.M. verrà richiesto agli iscritti una partecipazione economica individuale che coprirà in parte le spese necessarie per l’organizzazione; l’altra parte delle spese sarà a carico del Collegio.